Per usufruire dell’agevolazione prima casa, l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di compravendita, di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
L’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto della prima casa compete se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o ve la “stabilisce” entro “diciotto mesi” dalla data dell’acquisto, ovvero se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Se il trasferimento dell’attività lavorativa dell’acquirente nel comune in cui è ubicato l’immobile si verifica in un momento successivo all’acquisto, viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione.
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