Ricevere una cartella esattoriale non e’ mai “cosa da niente” o da prendere sottogamba. Essa e’ infatti un documento che da’ la possibilita’ all’agente della riscossione (Equitalia), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu’ potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e’ un “titolo esecutivo” al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Tutto cio’ non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e’ giunto.
E’ quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il “cosa fare”, compreso il contestare quando la pretesa e’ ingiusta (perche’ magari si e’ gia’ pagato) o illegittima.
Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita’ a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio “gestire”, anche autonomamente.
La cartella esattoriale e’ un documento emesso da un “agente della riscossione” per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Dal 2006, con l’abolizione del servizio “in concessione”, l’attivita’ di riscossione e’ gestita dall’Agenzia delle entrate tramite la societa’ EQUITALIA Spa che a sua volta agisce o direttamente o tramite proprie partecipate (per fare esempi, Equitalia Cerit, Equitalia Esatri, etc.).
L’ambito di competenza degli agenti della riscossione e’ provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’ dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
Il debito, una volta maturato, viene iscritto a ruolo, ovvero viene inserito in un elenco formato dall’ente creditore (comune, agenzia delle entrate, inps, etc.) e periodicamente inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinche siano svolte tutte le attivita’ di riscossione coattiva.
L’agente della riscossione funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo primario.
Da sapere che vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella “spontanea”. Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu’ rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99). Ne e’ un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi “bonari” di pagamento.
Note importanti
– Dal 1/10/2011 niente cartella per la riscossione coattiva delle tasse e dei contributi inps
Dal 1/10/2011 gli avvisi di accertamento relativi alle tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi, hanno piu’ “potere” ai fini delle attivita’ di riscossione statale. Essi in pratica diventano “esecutivi” e si sostituiscono alla cartella esattoriale che quindi non viene piu’ notificata, con passaggio diretto, in caso di mancato pagamento, alle azioni esecutive come il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca, etc.
Fonte: nuovo art.29 DL 78/2010 modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011
– Dal 31/12/2014 (salve ulteriori proroghe) niente cartella per i tributi locali e le multe
Molti comuni gia’ utilizzano l’ingiunzione fiscale per la riscossione delle proprie entrate, ma dal 31 Dicembre 2013 cio’ sara’ obbligatorio. Se non interverranno altri slittamenti, infatti, da tale data i comuni non potranno piu’ affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri tributi e delle sanzioni amministrative (multe), ma dovranno operare direttamente o tramite societa’ delegate emettendo un’ingiunzione di pagamento a cui potranno seguire le azioni esecutive. Per i tributi locali (ICI, IMU, TARSU, TIA, etc.), e per le multe, quindi, la riscossione coattiva non sara’ piu’ effettuata da Equitalia con la cartella esattoriale.
Fonte: DL 70/2011 art.7 comma 2 lettera gg ter modificato dal Dl 201/2011 art.10 comma 13octies (proroga dal 1/1/2012 al 31/12/2012), dal Dl 174/2012 convertito nella legge 213/2012, art.9 comma 4 (al 30/6/2013) e in ultimo dal Dl 69/2013 art.53.
– Dal 1/7/2012 niente piu’ “minicartelle”
Da tale data non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo fino a 30 euro (per ciascun tributo). La disposizione era rimasta “sospesa” in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sua presunta incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità della norma (Dl 16/2012 art.3 comma 10) con sentenza n.121 del 5/6/2013.
La cartella di pagamento e’ formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
E’ l’atto che assolve la funzione di:
– comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;
– atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
– titolo esecutivo (relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata.
COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto
L’ultimo modello di cartella esattoriale e’ quello disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 20/3/2010 (prot.2010/46308) in uso da Settembre 2010.
Pagina 1
– numero della cartella riportato al centro e sulla destra, sopra i dati del debitore;
– dati dell’agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.), con orari di apertura degli sportelli;
– nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
– specchietto con dettagli degli importi dovuti per ente debitore e dei diritti di notifica;
– Totale da pagare con scadenza;
– Breve sintesi delle modalita’ di pagamento, delle conseguenze in caso di ritardo e in caso di mancato pagamento, della possibilita’ di rateizzare gli importi, della possibilita’ di chiedere un riesame (autotutela) e di fare ricorso.
Pagine successive
Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
– la denominazione dell’ente creditore/impositore (comune, etc.);
– nomi degli eventuali coobbligati al pagamento;
– la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e’ diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell’ufficio dell’ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
– le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo;
– nome del responsabile del procedimento (persona a cui riferirsi per informazioni e chiarimenti;
Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
– Scadenza e modalita’ di pagamento (es. sportelli dell’agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.) con specifica degli importi dovuti ENTRO la scadenza ed OLTRE la stessa.
Sezione DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA:
vi sono riportati
– l’anno di compilazione e il numero del ruolo;
– il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo’ aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
– l’anno di riferimento, ovvero dell’atto che ha originato il debito (per es. l’anno in cui e’ stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
– le rate (normalmente una);
– l’importo del tributo;
– i compensi della riscossione
– gli estremi dell’atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati i dati del responsabile del procedimento, informazioni sulla possibilita’ di reateizzare i pagamenti (vedi piu’ avanti) e l’informativa sulla privacy.
Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):
In questa sezione, che puo’ essere piu’ o meno lunga ed e’ diversa a seconda del tipo di tributo oggetto della cartella, sono normalmente riportate le informazioni utili sui compensi dovuti all’agente della riscossione,
Ultima pagina
Nel nuovo modello di cartella nell’ultima pagina c’e’ la relata di notifica, ovvero le informazioni su come e’ avvenuta la notifica. Ricordiamo che nel caso di invio postale la relata di notifica e’ costituita dal timbro postale e dalla ricevuta di ritorno.
Nota sull’apposizione dei dati del responsabile del procedimento
L’obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e’ stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto “milleproroghe”, d.l.248/2007) all’art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli sono stati consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita’ della cartella stessa.
Nota sulle spese e maggiorazioni dovute
Le spese e maggiorazioni dovute all’ente creditore dipendono dal tipo di tributo.
Le spese di notifica nonche’ i compensi della riscossione -dovuti all’agente della riscossione- sono invece disciplinati dall’art.17 del d.lgs. 112/99. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,88. I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti compensi maggiorati ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu’ avanti. Sulle cartelle che riguardano sanzioni amministrative (multe) e’ anche aggiunta una maggiorazione semestrale del 10% fissata dall’art.27 della legge 689/81 e calcolata da quando la sanzione e’ diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all’agente della riscossione. Su questa va detto che non sarebbe piu’ dovuta grazie al parere dell’Avvocatura dello Stato Prot. n. CS 32494/13 del 31 luglio 2013 che si riferisce alla sentenza di Cassazione n.3701/2007. Attenzione, pero’. La questione e’ dibattuta, ci sono altre sentenze di Cassazione, successive, di parere opposto (n.22100/2007 e n.28389/2011). Quindi l’esito di un ricorso basato su questo presupposto risulterebbe, a nostro avviso, tutt’altro che scontato.
QUI il sito di Equitalia con informazioni e fac simile del nuovo modello di cartella esattoriale.
Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).
La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r (art.26 Dpr 602/73 e sentenza di Cassazione n.11708/2011).
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). Attenzione. La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso la principale prova dell’avvenuta notifica e l’eventuale mancata compilazione della relata di notifica NON costituisce irregolarita’ tale da rendere la stessa nulla (la relata non e’ un requisito essenziale nelle notifiche a mezzo posta). In questo senso si e’ espressa piu’ volte la Corte di Cassazione, in ultimo con tre sentenze del 19/1/2010 (n.834/835/838). Secondo altri orientamenti, pur potendo dirsi “nulla” la notifica priva della compilazione della relata, la nullita’ viene sanata dal ricorso secondo il principio del “raggiungimento dello scopo” (art.156cpc) e quindi la notifica e’ valida e non certo inesistente (Cassazione, sentenza n.6613/2013).
La relata di notifica e’ un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’ opponibile ne’ contestabile se non con una querela penale.
NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da’ comunque per avvenuta.
NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo’ avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente. L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
– persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;
– gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
– il portiere dello stabile;
– i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).
E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007 (confermata dalla sentenza 19417/2010), con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.
Note importanti:
-in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E’ in parte superata, quindi, l’ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita’ della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu’ garantista per il contribuente) da quella postale.
– In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo’ essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all’immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER GIACENZA
Se l’atto non puo’ essere personalmente notificato ne’ al debitore ne’ a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.
In questo caso la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale (vedi nota *).
Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata consegna l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra’ comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).
(*)Note:
– una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da’ per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall’invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia’ i 10 giorni vengono conteggiati.
– sulla notifica per giacenza delle cartelle esattoriali si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale n.258/2012.
NOTIFICA ALL’ESTERO
Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell’agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito. L’agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche’ l’atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi puo’ tentare l’utilizzo delle autorita’ consolari per poi arrivare all’affissione di un avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l’art.142 c.p.c.). Queste nuove modalita’ sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito l’illegittimita’ delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73 art.26) che prevedevano il deposito dell’atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l’ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell’albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08 e nota del 18/8/09)
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
E’ importante sapere che la notifica si perfeziona:
– per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
– per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l’ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.
Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149
art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)
art.60 dpr 600/73 (notificazioni)
legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008
sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).
NOTIFICA IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO
Per la legge le modifiche di indirizzo non risultanti dalle dichiarazioni annuali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche di atti fiscali fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.
In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo (inteso come indirizzo riportato sull’ultima dichiarazione annuale) e’ sempre valida.
Fonte: Art.60 dpr 600/73 cosi’ come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003.
Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l’agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e’ tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.
Per quanto riguarda invece il tributo in se’ e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l’organo a cui rivolgersi e’ l’ente impositore specificato nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” (Il comune, l’agenzia delle entrate, etc.etc.). Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e’ un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.
Per tutte le informazioni sulla propria situazione debitoria si puo’ accedere al servizioEstratto Conto online di Equitalia, munendosi di pin.
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev’essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.
Normalmente il pagamento e’ eseguibile presso gli sportelli dell’agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.
RATEIZZAZIONE
Dal 2008 è richiedibile la rateizzazione della cartella esattoriale, nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, con richiesta all’agente della riscossione che la concederà valutando liberamente il caso. A quest’ultimo spetta quindi la decisione finale, con eccezione dei debiti di “piccolo” importo (inferiore a 50.000 euro) per i quali la rateizzazione viene concessa senza particolari problemi, sulla base di un’autocertificazione.
Dall’8 Novembre 2013 (*) è possibile ottenere alternativamente due tipi di rateizzazione:
– la rateizzazione ORDINARIA del debito fino a 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
– la rateizzazione STRAORDINARIA del debito fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria volontà/responsabilità.
Se non viene ottenuto il piano straordinario è possibile comunque provare ad ottenere quello ordinario.
In tutti i casi, se la situazione peggiora, è possibile chiedere una proroga del piano (vedi più avanti).
Per i piani ordinari, anche di proroga, le rate possono essere costanti (di importo non inferiore a 100 euro salvo i casi di particolare e comprovata indigenza) o variabili di importo crescente. Per i piani straordinari le rate sono sempre e solo costanti. Sulle rate vengono applicati anche gli interessi, anche questi rateizzati come stabilito da Equitalia con una direttiva di Gennaio 2009 (n.274).
(*) il Dm 6/11/2013 ha introdotto la possibilità di ottenere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate precedentemente non prevista. Anche chi ha già in atto, alla data dell’8/11/2013, una rateizzazione ordinaria può ottenere, previa verifica delle condizioni necessarie, l’allungamento della rateizzazione fino a 120 rate.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata direttamente all’agente della riscossione che ha emesso la cartella esattoriale. Per quanto riguarda Equitalia e al gruppo sottostante le procedure sono uniformi.
La domanda va redatta in carta semplice (senza bollo), con allegata copia della cartella. Sul sito di Equitalia e nei relativi uffici è disponibile una modulistica. Se la domanda viene inviata per posta si consiglia l’utilizzo di una raccomandata a/r.
Per chi richiede la rateizzazione ordinaria è necessario documentare la situazione di “temporanea difficoltà”. è la stessa Equitalia che cita degli esempi tipici:
– la carenza temporanea di liquidità finanziaria;
– lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
– la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
– la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
– la precaria situazione reddituale.
Per chi chiede la rateizzazione straordinaria è necessario invece documentare la situazione di grave difficoltà legata alla congiuntura economica ed indipendente dalla propria responsabilità. L’agente di riscossione deve accertare l’impossibilità per il debitore non solo di pagare per intero la cartella, ma anche di pagarla con un piano ordinario di rateizzazione (fino a 72 rate). Per le persone fisiche i riferimenti sono, per citazione del DM attuativo, una rata che superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, valutabile dall’ISEE allegato alla richiesta. Deve anche essere verificata, per contro, la solvibilità del debitore rispetto al piano concedibile.
Il numero delle rate concesse è deciso in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito.
Istruttoria
Alla presentazione dell’istanza segue, da parte dell’agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovrà a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica. La conclusione dell’istruttoria, quindi l’accettazione o il rigetto della richiesta, dovrà essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avrà a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodichè l’agenzia di riscossione notificherà il provvedimento definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Per debiti di importo inferiore a 50.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovrà concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), mentre per debiti di importo maggiore la rateizzazione viene concessa PREVIA VERIFICA della situazione di difficoltà economica.
Le modalità di verifica cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un’azienda. Per le persone fisiche (nonchè per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l’indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una “soglia di debito” oltre la quale il contribuente non è in condizione di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione. . La cerificazione dell’ISEE può essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.
Sui siti internet delle società del gruppo Equitalia è disponibile un simulatore di calcolo, per permettere a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovrà essere confermato dall’esattore (vedi più avanti).
La situazione di temporanea difficoltà economica, in ogni caso, può essere fatta valere indipendentemente dall’ISEE. Il debitore/richiedente potrà fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall’ISEE.
Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l’insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.
Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilità ordinaria o dalle società (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidità e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.
Effetti dell’ottenimento: sospensione dell’attivita’ di riscossione
L’ottenimento della rateizzazione sospende tutte le eventuali attività di riscossione coattiva fino a quel momento attivate (fermo auto, ipoteca, pignoramento, etc).
La semplice presentazione della domanda non ha invece questo effetto, anche se può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo che le procedure sono partite. Essa però impedisce per legge che si attivi l’ipoteca, se non dal momento in cui scatta il non accoglimento della richiesta.
Considerando quanto sopra è facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.
Proroghe
Chi ha già ottenuto una rateizzazione ma desidera ottenerne proroga, può chiedere:
– un piano di proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di difficoltà;
– un piano di proroga straordinario fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Ovviamente al momento della presentazione della domanda di proroga vanno allegate le documentazioni già citate per l’ottenimento; la decisione ultima, dopo l’istruttoria, è dell’agente della riscossione.
Decadenza del beneficio
Se non vengono pagate puntualmente otto rate anche non consecutive il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovrà pagare l’intero debito in un’unica soluzione, senza poter più chiedere rateizzazioni (prima del 21/8/2013 ciò avveniva in caso di pagamento di due rate consecutive).
Questa regola, pur se introdotta da un decreto del 2013 (Dl 69/2013), e’ retroattiva, quindi applicabile anche alle rateizzazioni attive al 22/6/2013. Si veda in merito la Risoluzione Ag.entrate n.32E del 19/3/2014.
Nuovo piano di rateizzazione per i “decaduti”
Per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione c’e’ la possibilità di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione di massimo 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia avvenuta entro e non oltre il 22/6/2013 e la richiesta venga presentata all’esattore entro e non oltre il 31/7/2014.
Il nuovo piano di rateazione non e’ prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Il simulatore e la modulistica di Equitalia
Equitalia ha predisposto un simulatore di calcolo per le varie casistiche ed una modulistica pronta.
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Riferimenti normativi
– Dpr 602/73 art.19 modificato più volte, in ultimo dal Dl 69/2013 diventato Legge 98/2013.
– DM Min.Finanze del 6/11/2013 (proroga rateazione fino a 120 mesi);
– D.lgs.46/99 artt. 7, 17, 18 e 26 (estensione delle regole della rateazione della cartella esattoriale a tutte le entrate dello stato, degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali);
– Dl 78/2010 art.29 comma 1 lettera g (avviso di accertamento esecutivo)
– Dl 66/2014 convertito nella legge 89/2014 art.11bis (nuova rateazione per i “decaduti”)
– Direttive di Equitalia del 27/3/2008, 13/5/2008, 14/1/2009, 8/7/2009, 15/4/2011 e 1/3/2012, 7/5/2013 e 1/7/2013 (nota)
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione puo’ mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).
L’ipoteca sugli immobili puo’ essere iscritta per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Oltre al preavviso di iscrizione di ipoteca, al debitore deve anche pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all’individuazione del debito.
All’iscrizione di ipoteca puo’ seguire -dopo sei mesi- l’espropriazione dell’immobile (iniziata con il pignoramento) se l’importo del debito non supera il 5% del valore dell’immobile. Per debiti superiori a questo tetto l’agente della riscossione puo’ procedere direttamente con l’azione di espropriazione.
Dal 2/3/2012 l’ipoteca puo’ essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro. In precedenza era iscrivibile solo per debiti superiori a 8.000 euro o 20.000 euro in casi particolari (immobile abitazione principale del debitore e pretesa gia’ impugnata in giudizio o con termini ancora aperti per farlo).
L’espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo’ essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori ai 120.000 euro, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Dal 22/6/2013 NON e’ piu’ pignorabile la prima casa, intesa come casa di residenza anagrafica, se trattasi dell’unico immobile di proprieta’ del debitore. Costituiscono eccezione a tale deroga le case di lusso, i castelli, le ville (categorie catastali A8 e A9).
La preventiva iscrizione di ipoteca non e’ obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell’immobile. In questi casi l’agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all’espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera’ la notifica di un preavviso contenente l’intimazione a pagare entro 5 giorni, preavviso che dovrà essere ripetuto se il pignoramento non segue entro 180 giorni.
Dopo il pignoramento, se il debito non viene ancora pagato (o sgravato) la procedura di espropriazione si completa con la vendita dell’immobile all’asta.
Per quanto riguarda il fermo amministrativo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche’ dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.
L’agente della riscossione puo’ inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l’ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia’ avviata.
Si fa presente che dal 1/1/2013, per tutti i debiti di importo fino a 1.000 euro, qualsiasi azione esecutiva NON puo’ partire prima che siano decorsi 120 giorni dall’invio al debitore -per posta ordinaria- di una comunicazione di preavviso contenente i dettagli dell’iscrizione a ruolo. Questa disposizione e’ stata introdotta dalla Legge di stabilita’ 2013 al posto di quella che prevedeva l’invio di due solleciti di pagamento per i debiti fino a 2.000 euro.
Fonte normativa: D.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87, codice civile art. 2910 modificati ed integrati dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011. Vedi anche sentenza Cassazione sezioni unite n.4077 del 22/2/2010 e Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010. Per le ultime modifiche sui tetti massimi si veda il Dl 69/2013. Per l’obbligo di preavviso vedi Legge 228/2012 art.1 commi 544 e 545.
Per le attivita’ di riscossione che riguardano i nuovi avvisi di accertamento esecutivi (notificati dopo il 1/10/2011) si veda il nuovo art.29 DL 78/2010.
In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi (attualmente dell’8%, vedi Dl 95/2012), interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo’ essere preventivata. Gli interessi di mora sono fissati da provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’attuale e’ del 5,2233%, cosi’ aumentato dal Maggio 2013 per effetto del provvedimento Ag.entrate 4/3/2013.
Ad oggi due le strade percorribili, a seconda del caso.
Credito inesigibile
Fino a tutto il 2012 anche in casi di errore palese si doveva tentare di ottenere uno sgravio tramite l’istituto dell’autotutela (vedi piu’ avanti), senza garanzie riguardo alla ricezione di una risposta e soprattutto senza poter considerare la cartella “sospesa” in attesa di una decisione dell’ente creditore. In poche parole una procedura inutile, che rendeva praticamente obbligatorio, anche in questi casi, di presentare un ricorso.
Dal 1/1/2013 le cose sono cambiate. In tutti i casi in cui il credito oggetto della cartella possa dirsi “inesigibile” (perche’ prescritto, gia’ pagato, annullato o sospeso da provvedimenti dell’ente creditore o da un giudice), e’ possibile ottenere -all’atto della presentazione di una domanda di annullamento- la sospensione immediata della cartella esattoriale e/o delle attivita’ di riscossione successive.
La risposta ha poi tempi precisi (deve arrivare entro 70 giorni dall’invio della domanda) ed in piu’ e’ garantito l’annullamento dell’atto in caso di mancata risposta entro 220 giorni dall’invio della domanda.
Atri casi (errori di calcolo, logici, etc.)
In tutti i casi in cui l’errore nella cartella non comporti l’inesigibilita’ del credito e quindi la sua annullabilita’ (evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc.) e’ consigliabile tentare di farsi correggere la cartella rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all’ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.
Cio’ tramite il cosiddetto istituto dell’AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i quali se ne chiede l’annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l’errore.
Attenzione, pero’. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E’ quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo’ essere piu’ presentato.
Se si ottiene l’annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell’ente creditore. Cio’ tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e’ bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita’ di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi’ come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l’esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita’ di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l’eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un’apposita’ contabilita’ speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu’ all’ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione
Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi’ modificato dal d.l.112/2008
Motivi di ricorso
Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo’ essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell’atto precedente.
Se l’atto precedente risulta infatti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella NON puo’ essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa/tributo/sanzione dovuta ma solo per VIZI PROPRI (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06).
Gli atti precedenti la cartella possono essere, a seconda del caso, degli avvisi di liquidazione, di pagamento, gli avvisi di accertamento, un verbale che irroga una sanzione amministrativa (come le multe), etc.
Riguardo alle sanzioni amministrative (come le multe per violazione del codice della strada), e’ interessante un principio piu’ volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e’ stato notificato regolarmente e quindi la cartella e’ il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e’ contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria “recuperando” cosi’ il diritto alla difesa che non si e’ potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). E’ molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all’eventualita’ che essa sia avvenuta per giacenza.
Termini di ricorso e organo presso cui ricorrere
I termini di ricorso e l’organo presso cui ricorrere cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.
– In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere al giudice tributario (commissione provinciale tributaria, vedi scheda tra i link).
– in caso di contributi previdenziali, il termine e’ di 40 giorni e ci si rivolge al giudice del lavoro.
– in caso di sanzioni amministrative il termine e’ di 30 giorni e ci si rivolge al giudice ordinario competente per valore e per materia. In generale si va dal giudice di pace se il valore del ricorso non supera i 15.493 euro e se il ricorso non riguarda particolari materie (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa’ e di intermediari finanziari, etc,). Si veda in proposito l’art.22 della legge 689/81 e l’art.6 del d.lgs. 150/2011.
Un caso particolare: l’opposizione alla cartella che segue un verbale per multa al codice della strada:
In termini generali, essendo la multa al codice della strada una sanzione amministrativa, valgono le regole dette sopra. In piu’ c’e’ da dire che il d.lgs.150/2011 tratta il caso dell’opposizione ai verbali delle multe a parte (art.7), affidandone la competenza al giudice di pace senza limiti di importo.
Tuttavia se ci si oppone ad una cartella esattoriale la questione e’ piu’ complessa e va valutata a seconda del motivo per cui si intende fare opposizione.
La materia e’ regolata dalla giurisprudenza, e si possono individuare, brevemente, tre casi:
1) opposizione per questioni che riguardano il verbale, l’atto che precede la cartella. In questo caso si presenta un ricorso presso il giudice di pace del luogo ove e’ avvenuta l’infrazione, entro 30 giorni dalla notifica. Alcuni esempi:
– vizio di notifica del verbale (da verificare tenendo conto che in molti casi i verbali risultano notificati per giacenza).
– assenza del verbale, ovvero verbale mai emesso o annullato da una sentenza.
– mancata indicazione, sulla cartella, del verbale e della sua data di notifica.
– ricorso avverso il verbale ancora pendente presso il giudice di pace.
– difetto di notifica della sentenza -o del decreto prefettizio- riguardante il ricorso fatto avverso il verbale.
2) opposizione che riguarda l’avvenuta estinzione del verbale che puo’ derivare da motivi diversi (verbale pagato nei termini, morte del soggetto multato, decorso del termine di prescrizione di cinque anni per l’invio della cartella, etc.). Trattandosi di casi dove si puo’ rilevare un palese errore dell’amministrazione e’ consigliabile tentare di ottenere uno sgravio della cartella attraverso un tentativo “amichevole”, l’autotutela (si veda sopra la sezione “cartelle pazze”). Se non si ottiene nulla in tal modo ci si puo’ rivolgere al giudice di pace non con un ricorso ma con una citazione ai sensi dell’art.615 c.p.s., quindi facendo una vera e propria causa contro l’agente della riscossione. Se l’importo della cartella non supera i 1.100 euro si puo’ procedere senza avvocato, presentando la citazione oralmente dopo aver preso appuntamento con il giudice, per poi far notificare la citazione da un ufficiale giudiziario. Per agire non vi sono limiti di tempo, l’importante e’ che non siano partite le azioni esecutive successive alla cartella (in tal caso ci si deve opporre ad esse con un avvocato). Informazioni sulla procedura di citazione si ottengono presso l’ufficio del giudice di pace.
3) opposizione per tutti i casi diversi dai precedenti, ovvero contro vizi formali o di notifica della cartella. Considerato che la cartella notificata entro i termini di prescrizione e’ il primo atto dell’azione esecutiva, per questi casi si deve procedere presso il giudice del luogo dell’esecuzione ai sensi dell’art.617 c.p.c. E’ un tipo di procedimento per il quale occorre affidarsi ad un legale.
Per approfondire: sentenze di Cassazione n.489/2000, n.25538/2006, n.8200/2009, n.26173/2009 e sentenza del Tribunale di Roma n.5221/2011.
Organo conto cui fare ricorso
Riguardo invece all’organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c’e’ diatriba giurisprudenziale) si puo’ genericamente dire che puo’ essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l’ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e’ tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche’ si e’ gia’ pagato o perche’ si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e’ di competenza dell’ente creditore). C’e’ da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perche’ qualora questi riscontrasse responsabilita’ non sue, e’ obbligato a chiamare in causa l’ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita’ (si veda l’art. 39 del d.lgs.112/99). Il principio generale e’ che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e’ semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso.
Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall’Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08.
Come gia’ visto, la cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c’e’ ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.
Esempi utili per il consumatore:
– Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28. Si veda anche la sentenza di Cassazione n.4375/2008);
– Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);
– Bollo auto: il termine di prescrizione e’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
– Canone RAI: la prescrizione e’ quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
Per le attivita’ di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall’art.25 del dpr 602/73, cosi’ come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l’articolo stesso.- d.p.r.600/73 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
– d.p.r. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
– d.p.r. 43/88 “Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici”, abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;
– d.lgs.37/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337”;
– d.lgs.46/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”;
– d.lgs.112/99 “Riordino del servizio nazionale della riscossione”, abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;
– d.lgs.193/2001 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione”;
– d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;
– d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.
– d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.10 commi 13bis, 13quater, 13octies
– Legge di stabilita’ 2013 (Legge 228/2012), art.1 commi 527 (sanatoria cartelle), 537 e segg.(sospensione cartelle per debiti inesigibili) e 544 (preavviso per debiti sotto i 1000 euro).
– Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 (modifiche alle disposizioni sulla rateizzazione e sul pignoramento)
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– Estratto conto online di Equitalia: clicca qui
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