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I NUOVI 730 … LE NOVITÀ

Sono disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate le bozze del modello 730/2013, che si aggiungono a quelle del modello Iva/2013, del modello Unico Enti non commerciali, al Cud e al modello parametri per professionisti e imprese.

Per il 730 la principale novità è l’eliminazione dell’Irpef (e delle relative addizionali) per i fabbricati non locati (a disposizione o dati in comodato), a seguito dell’entrata in vigore dell’Imu (articolo 8, comma 1, Dlgs 23/2011). Quanto ai terreni, lo stesso effetto si produce sui redditi dominicali dei terreni condotti direttamente, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi.
Secondo le istruzioni, se il terreno è esente da Imu, sul reddito dominicale è dovuta l’Irpef (e le addizionali) anche se il terreno non è affittato.

La situazione si verifica per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate secondo l’articolo 15 della legge 984/77. Ma vi sono casi anche di fabbricati esenti Imu, che andranno indicati come tali in dichiarazione barrando il campo previsto.

Con riferimento ai fabbricati, i contribuenti dovranno riportare tutti gli immobili posseduti (locati o meno), ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà l’imponibile Irpef solo per gli immobili locati (oltre all’abitazione principale), tralasciando i non locati e soggetti a Imu.

Queste novità incidono anche sul novero dei soggetti esclusi dalla presentazione del modello, come dimostra il fatto che l’agenzia ha rivisto e aggiornato la tabella nelle istruzioni.

Ad esempio, un soggetto che ha solo redditi di lavoro dipendente (percepiti da un unico sostituto d’imposta che ha rilasciato il Cud) e fabbricati non locati, quasi sempre potrà evitare la presentazione del modello, sempre che non intenda fruire di detrazioni o deduzioni non già comprese nel Cud.

Per gli immobili di interesse storico o artistico, il modello 730/2013 è il primo in cui il possessore deve fare i conti con l’abrogazione dell’agevolazione (articolo 11, comma 2, legge 413/91) ad opera dell’articolo 4 del Dl 16/2012. Per gli immobili concessi in locazione, l’imponibile Irpef è costituito dal maggior importo tra rendita catastale effettiva rivalutata e il canone di locazione ridotto del 35 per cento.

Poiché la modifica incideva già sugli acconti, nel rigo F1 dedicato agli acconti sono stati introdotti quattro campi per verificare che questo adempimento sia stato posto in essere (sia per l’Irpef sia per l’addizionale comunale).

Per le spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute successivamente al 26 giugno scorso, la detrazione del 36% è salita al 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro, raddoppiato rispetto al previgente “plafond” di 48.000 euro per unità immobiliare.

Queste agevolazioni si estendono alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013, per cui anche il successivo modello 730 presenterà la medesima ripartizione tra spese sostenute in periodi diversi e con differente detrazione.

Trattandosi di persone fisiche, il momento della spesa è legato alla data del bonifico bancario. Dal 2012 non è più ammessa la detrazione in un numero di quote differenti dalle dieci, anche per i contribuenti di età pari o superiore a 75 o 80 anni, che in passato detraevano, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo.

Inoltre, la detrazione si applica anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione del 55%non subisce modifiche se si esclude la possibilità di applicarla agli interventi di sostituzione di scaldacqua con impianti a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Tra gli oneri deducibili, il modello ha un’altra novità: i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza del Ssn (ad esempio, pagati con l’assicurazione Rc auto e moto) sono deducibili dal reddito solo per la parte che eccede i 40 euro. Non costituiscono una novità, invece, i campi destinati alla cedolare secca, che avevano già debuttato nel modello relativo allo scorso anno.

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